(massima n. 1)
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. č ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse ad impugnare della parte, posto che tale meccanismo definitorio produce effetti favorevoli anche ulteriori rispetto al trattamento sanzionatorio e che non costituisce ostacolo la tassativitā dei mezzi di impugnazione, essendo gravato, in uno alla sentenza, un provvedimento interlocutorio, avente parziale valenza decisoria).