(massima n. 1)
Il provvedimento di rigetto del concordato di pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. č ricorribile per cassazione unitamente alla sentenza resa all'esito del giudizio. (In motivazione, la Corte ha affermato la necessitā di garantire all'imputato il controllo di legittimitā su una decisione per lui pregiudizievole, posto che l'istituto del concordato in appello, consentendo una determinazione della pena sulla base di un accordo tra le parti, produce un effetto premiale per il richiedente).