(massima n. 1)
Nel caso in cui venga rigettata la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'udienza deve continuare con la discussione nel merito o con la riproposizione di una nuova richiesta di accordo. Tuttavia, in assenza di violazioni dell'interesse dell'imputato e laddove l'udienza sia celebrata in presenza, con le difese che concludano anche nel merito, non sussiste nullitą della sentenza immediatamente pronunciata dopo il rigetto dell'accordo.