Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36477 del 11 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui venga rigettata la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., l'udienza deve continuare con la discussione nel merito o con la riproposizione di una nuova richiesta di accordo. Tuttavia, in assenza di violazioni dell'interesse dell'imputato e laddove l'udienza sia celebrata in presenza, con le difese che concludano anche nel merito, non sussiste nullitą della sentenza immediatamente pronunciata dopo il rigetto dell'accordo.

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