(massima n. 1)
In seguito alla reintroduzione del patteggiamento in appello con l'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, accogliendo la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare né sul mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, dato l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, limitato ai motivi non oggetto di rinuncia.