(massima n. 1)
In tema di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza emessa è ricorribile per cassazione nei limiti delle questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. È inammissibile, invece, il ricorso per motivi rinunciati in sede di concordato, per mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., e per vizi relativi alla determinazione della pena quando non comportano illegalità della sanzione inflitta.