(massima n. 1)
In caso di concordato sulla pena con rinuncia ai motivi ai sensi dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non č vincolata a disporre la conversione, pur concordata, della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che legittimamente la Corte di appello non avesse recepito la richiesta concordata di sostituzione della pena detentiva breve con la detenzione domiciliare, non avendo il Pubblico Ministero prestato il consenso anche alla autorizzazione al lavoro, ulteriormente richiesta dal difensore dell'imputato).