Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25151 del 20 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato in appello, il giudice, in caso di rigetto dell'accordo, non č tenuto a disporre il rinvio dell'udienza ritualmente celebrata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come novellato dall'art. 34, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, onde consentire la definizione di un nuovo accordo tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutato non accoglibile il concordato, aveva disposto la conversione dell'udienza camerale non partecipata in udienza partecipata, invitando le parti, in mancanza di un nuovo accordo, a procedere alla discussione).

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