(massima n. 1)
In tema di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata tra le parti non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia.