Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35148 del 8 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata tra le parti non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto l'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione limita la cognizione del giudice ai motivi non oggetto di rinuncia.

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