(massima n. 1)
In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, č tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.