Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41182 del 25 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di delitti sessuali, il giudice di appello, nell'accogliere il concordato tra le parti, ex art. 599-bis cod. proc. pen., per effetto del quale la pena principale sia ridotta al di sotto di tre anni di reclusione, č tenuto a rideterminare, anche "ex officio", la durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all'art. 609-nonies, comma primo, n. 4), prima ipotesi, cod. proc. pen., in base ai criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dettati dall'art. 28, comma quarto, cod. pen.

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