Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 2647 del 10 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento con il quale la Corte di appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., dispone la prosecuzione del giudizio, ha natura ordinatoria e non č, pertanto, suscettibile di ricorso per cassazione. (In motivazione, la Corte ha osservato che il concordato in appello č istituto connotato da finalitā deflattiva, ma non premiale, a differenza dell'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., e che non č configurabile l'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto della proposta, in quanto tale decisione comporta la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie con riespansione di tutte le prerogative difensive).

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