(massima n. 1)
Nel giudizio di appello definito con concordato ex art. 599-bis c.p.p., il giudice può disporre la sostituzione della pena detentiva breve con una delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 ss. l. 24 novembre 1981, n. 689, solo se tale sostituzione costituisca oggetto dell'accordo processuale tra le parti, analogamente a quanto avviene nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; ne consegue che è irrilevante, ai fini del vizio di motivazione, l'erronea interpretazione giudiziale di una dichiarazione difensiva che non si sia tradotta in una formale inclusione della richiesta di sostituzione nella proposta concordata sulla pena.