(massima n. 1)
È nulla, ai sensi degli artt. 178 lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen., la sentenza di appello pronunciata immediatamente dopo il rigetto della proposta di concordato presentata ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza che la Corte d'appello abbia disposto la prosecuzione del giudizio in forma partecipata tramite udienza pubblica o in camera di consiglio, impedendo così alle parti di riproporre il concordato o di discutere nel merito (artt. 599-bis, commi 3 e 3-bis, e 598-bis cod. proc. pen.).