(massima n. 1)
La nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, va qualificata come nullità formale e testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/09/2020)