(massima n. 1)
La nullitā del contratto per impossibilitā della prestazione richiede che tale impossibilitā sia oggettiva, presente fin dal momento della stipulazione, assoluta e definitiva. Le difficoltā materiali o giuridiche che ostacolano in modo non irrimediabile il risultato a cui la prestazione č diretta non rilevano ai fini della nullitā del contratto (artt. 1346, 1347, 1418 e 1419 cod. civ.).