Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 25056 del 11 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā del contratto per impossibilitā della prestazione richiede che tale impossibilitā sia oggettiva, presente fin dal momento della stipulazione, assoluta e definitiva. Le difficoltā materiali o giuridiche che ostacolano in modo non irrimediabile il risultato a cui la prestazione č diretta non rilevano ai fini della nullitā del contratto (artt. 1346, 1347, 1418 e 1419 cod. civ.).

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