(massima n. 1)
Gli atti negoziali posti in essere dagli amministratori di una società insolvente, che determinano la distrazione del patrimonio sociale, sono soggetti alla sanzione della nullità per violazione delle norme imperative contenute nelle disposizioni penali che vietano la loro stipulazione (art. 1418 c.c.). Tuttavia, la lesione dell'integrità del patrimonio sociale che si compie per effetto delle delibere ormai definitive che hanno fatto uscire i beni dal patrimonio della società, non può comportare la nullità dei successivi contratti di locazione stipulati in relazione agli immobili ceduti se questi ultimi non concorrano alla finalità distrattiva.