Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10191 del 17 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā del contratto per contrarietā a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale. La violazione di norme imperativamente regolanti i comportamenti dei contraenti nella fase prenegoziale o esecutiva non genera nullitā del contratto, ma responsabilitā risarcitoria, risoluzione o altre forme di invaliditā diverse dalla nullitā.

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