(massima n. 1)
La nullitā del contratto per contrarietā a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale. La violazione di norme imperativamente regolanti i comportamenti dei contraenti nella fase prenegoziale o esecutiva non genera nullitā del contratto, ma responsabilitā risarcitoria, risoluzione o altre forme di invaliditā diverse dalla nullitā.