(massima n. 1)
La generica indicazione di esigenze di liquidità come finalità di un contratto di mutuo, se rivelante la frammentazione artificiosa di un contratto originario per ottenere ulteriori garanzie personali dei soci, non costituisce, di per sé, causa di nullità del contratto. La funzione di finanziamento deve essere comunque attuata, altrimenti il contratto di mutuo può essere considerato privo di causa ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c.