Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3859 del 15 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La generica indicazione di esigenze di liquidità come finalità di un contratto di mutuo, se rivelante la frammentazione artificiosa di un contratto originario per ottenere ulteriori garanzie personali dei soci, non costituisce, di per sé, causa di nullità del contratto. La funzione di finanziamento deve essere comunque attuata, altrimenti il contratto di mutuo può essere considerato privo di causa ai sensi degli artt. 1418 e 1325 c.c.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.