(massima n. 1)
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilitą previsto dall'art. 38, comma 2, TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, in quanto non posto a presidio della validitą del negozio, ma solo quale specificazione o integrazione dell'oggetto contrattuale da parte dell'Autoritą di vigilanza. Pertanto, la violazione di tale limite non comporta la nullitą del contratto ai sensi dell'art. 1418 c.c., essendo la norma di natura non imperativa e mirata piuttosto a tutelare interessi di vigilanza prudenziale, con il risultato che la nullitą del mutuo fondiario deve essere esclusa e rimandata alla specifica valutazione della situazione particolare, anche in sede di legittimitą.