(massima n. 1)
Nel pubblico impiego privatizzato, l'illegittimitā della procedura di stabilizzazione dei lavoratori per contrarietā alle norme imperative sul contenimento della spesa pubblica, comporta la nullitā del contratto di lavoro stipulato in attuazione di tale procedura. La nullitā č rilevabile in forza degli artt. 1418 c.c. e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001.