(massima n. 1)
Ogni disposizione di una convenzione che contrasta con il principio stabilito dall'art. 1-bis, comma 6, del decreto-legge n. 250 del 2005 deve essere considerata nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., incorporando di diritto la clausola legale nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi.