(massima n. 1)
La predisposizione, da parte dell'assicuratore, di documenti contrattuali oscuri o ambigui, che comporti la violazione degli obblighi informativi precontrattuali, può dare luogo al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., risoluzione che presuppone la violazione dei patti contrattuali, non degli obblighi precontrattuali.