Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 30741 del 21 novembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di contestazione relativa al recesso da una società e alla conseguente rinuncia ai canoni di locazione, non può ritenersi priva di causa l'obbligazione di controparte che ha adempiuto tardivamente, se il socio adempiente ha agito per l'adempimento dell'accordo transattivo (art. 2932 c.c.) e non per la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.). In tal caso, ottenuto l'adempimento, il socio non può sostenere che la rinuncia ai canoni sia priva di causa.

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