(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive, non č possibile al giudice pronunciare la risoluzione per inadempienze reciproche ai sensi dell'art. 1453 c.c. o ritenere legittimo il rifiuto di adempiere ai sensi dell'art. 1460 c.c. per entrambe le parti. La colpa dell'inadempimento deve essere valutata unitariamente e attribuita al contraente che, con il proprio comportamento prevalente, ha alterato il nesso di interdipendenza delle obbligazioni contrattuali, giustificando l'inadempimento dell'altra parte.