(massima n. 1)
Quando entrambe le parti di un contratto preliminare di compravendita presentano reciproche domande di risoluzione per inadempimento dell'altra parte e l'accertamento giudiziale rileva l'inesistenza di specifici addebiti di inadempimento a carico di una delle parti, il giudice deve dichiarare la risoluzione del contratto per mutuo dissenso, riconoscendo l'impossibilitą di esecuzione del contratto derivante dalla volontą di entrambe le parti di sciogliere il vincolo contrattuale (art. 1453, co. 2, c.c., combinato disposto con l'art. 34 c.p.c.).