(massima n. 1)
La risoluzione del contratto comporta, a norma dell'art. 1453, comma 1°, c.c., l'obbligo della parte inadempiente di restituire le somme ricevute a titolo di prezzo e di risarcire il danno sofferto, secondo un criterio di regolaritą causale, tale, cioč, da comprendere non solo quel danno che consegue direttamente ed immediatamente dall'inadempimento, ma anche quello che in via mediata ed indiretta si presenti come conseguenza normale dell'inadempimento stesso dell'altra parte, costituito dalla lesione dell'interesse positivo che quest'ultima aveva all'esecuzione del contratto e comprensivo innanzitutto del lucro cessante, costituito dall'incremento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se il contratto fosse stato regolarmente eseguito, pari alla differenza di valore tra la prestazione rimasta inadempiuta e il valore della prestazione dovuto dalla parte non inadempiente al netto delle spese.