(massima n. 1)
Se nel caso in cui vi sono autonomi giudizi relativi a un medesimo fatto storico non trova applicazione il principio della pregiudizialitā penale, il giudice del diverso procedimento č comunque tenuto a motivare espressamente circa le ragioni per le quali č pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio giā definito in precedenza, la cui decisione, quando sia stata acquisita la relativa sentenza, č elemento da valutare ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. Devono, in particolare, essere illustrate specificamente le ragioni della conciliabilitā dei due diversi giudizi, in quanto le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardino una pre-condizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, allorquando l'inconciliabilitā verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti e non sulle valutazioni giuridiche di essi. Č cioč necessario salvaguardare il principio di non contraddittorietā del sistema, che trova espressione, oltre che nella regola di cui all'art. 587 cod. proc. pen. dell'estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, nell'esigenza di prevenire il contrasto fra giudicati, desumibile dall'art. 630 cod. proc. pen.