(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 cod. proc. pen. può verificarsi solo a seguito dell'accoglimento del gravame di un coimputato non fondato su motivi esclusivamente personali, sicché non può essere invocato in relazione ad appello che la corte non abbia vagliato nel merito a causa del decesso del coimputato intervenuto nel corso del giudizio.