(massima n. 1)
La specifica ratio dell'istituto dell'estensione degli effetti dell'impugnazione disciplinata dall'art. 587 cod. proc. pen. - qualora non fondata su motivi esclusivamente personali - nei confronti del coimputato non impugnante si basa sull'esigenza di impedire la formazione di giudicati potenzialmente contrastanti, nonché di privilegiare esigenze di giustizia, estendendo al soggetto che non impugni o che impugni per diversi motivi di svolgere le difese sul punto nella fase di gravame ovvero comunque di beneficiare degli effetti dell'accoglimento di un punto di doglianza di interesse non esclusivo dell'impugnante.