(massima n. 1)
In tema di impugnazioni, l'accoglimento del ricorso per cassazione, proposto avverso la decisione con la quale i giudici d'appello hanno dichiarato l'inammissibilitą del gravame per difetto di specifico mandato a impugnare del difensore, estende i suoi effetti anche nei confronti del coimputato non impugnante, il cui ricorso in appello č stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione, trattandosi di motivo non esclusivamente personale.