(massima n. 1)
L'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per l'errata applicazione dei criteri di calcolo della pena, determinata dalla violazione del divieto di "reformatio in peius", giova ai concorrenti nel medesimo reato non ricorrenti che versino nella medesima situazione giuridica, con conseguente effetto estensivo, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di motivo di impugnazione non avente natura esclusivamente personale.