(massima n. 1)
Non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).