Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1089 del 1 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

È ravvisabile un indebito oggettivo nei pagamenti dovuti al momento della solutio, ma rimasti successivamente privi di causa per un fatto sopravvenuto. Una siffatta soluzione si verifica con riferimento ad un rapporto contrattuale a formazione progressiva, allorché la stessa obbligazione sia oggetto di molteplici, successivi accordi, l'ultimo dei quali, stabilendo definitivamente il quantum della obbligazione stessa, individua il carattere indebito dei pagamenti già effettuati, eccedenti la relativa somma. Ne consegue che i pregressi pagamenti effettuati dagli assegnatari di alloggi realizzati da società cooperativa edilizia, eccedenti i prezzi definitivamente fissati nei rispettivi rogiti di assegnazione, sono ripetibili dagli stessi.

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