(massima n. 1)
In base all'art. 1988 cod. civ., una dichiarazione di ricognizione di debito comporta una semplice relevatio ab onere probandi per il destinatario, dispensandolo dall'onere di provare il rapporto fondamentale fino a prova contraria. La prova contraria può essere dimostrata con qualsiasi mezzo, ma è valutata dal giudice di merito.