Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 31818 del 10 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non č mai sorto o č invalido o si č estinto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'esistenza di una pregressa ricognizione di debito da parte della debitrice, aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa spiegata, sul presupposto che, a fronte della dedotta estinzione del corrispondente credito per compensazione, fosse la creditrice opposta a dover provare l'inoperativitā della fattispecie ex art. 1241 c.c.).

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