(massima n. 1)
In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.