(massima n. 1)
La Corte ha sancito che la dichiarazione unilaterale di responsabilitā per un danno da parte del lavoratore costituisce una ricognizione di debito valida ai sensi dell'art. 1988 c.c. e che il datore di lavoro, beneficiario della dichiarazione, č dispensato dall'onere di allegare ulteriori prove circa l'esistenza e la quantificazione del danno, salva prova contraria da parte del lavoratore.