(massima n. 1)
Gli assegni emessi a garanzia e privi di data sono da considerarsi promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione. Il debitore, opponendosi alla pretesa, deve provare l'inesistenza, invaliditā o estinzione dell'obbligazione garantita.