Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19186 del 12 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli assegni emessi a garanzia e privi di data sono da considerarsi promesse di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del debitore sull'inesistenza della relativa obbligazione. Il debitore, opponendosi alla pretesa, deve provare l'inesistenza, invaliditā o estinzione dell'obbligazione garantita.

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