(massima n. 1)
La ricognizione di debito ex art. 1988 cod. civ., consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione ma ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, comporta un'astrazione meramente processuale della causa debendi con conseguente relevatio ab onere probandi per la parte destinataria della ricognizione; tuttavia, tale efficacia probatoria viene meno ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non č mai sorto, o č invalido, o si č estinto ovvero che esista una condizione ovvero altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.