(massima n. 1)
In tema di assegni bancari, nei rapporti diretti fra traente e prenditore, quest'ultimo puō ottenere l'ammissione allo stato passivo del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore non vinca tale presunzione fornendo la prova contraria. In particolare, la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore č opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sul curatore fallimentare - della sua inesistenza o invaliditā.