(massima n. 1)
Nel procedimento prefallimentare il tribunale č chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietā del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tal fine č tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione. In tal senso, la produzione in giudizio di un assegno comporta che, nei rapporti tra traente e prenditore, esso, anche se privo di valore cartolare, dev'essere considerato una promessa di pagamento, e comporta pertanto, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., una presunzione juris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, che pone a carico dell'emittente l'onere di provare l'inesistenza, l'invaliditā o l'estinzione di tale rapporto.