(massima n. 1)
L'art. 578-bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale ed č, pertanto, inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, comma 4, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione. L'anterioritā dei reati rispetto all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. pen., impone la revoca della confisca per equivalente disposta dal giudice.