(massima n. 1)
Va escluso che la previsione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., nella parte in cui essa riguardi la confisca per equivalente, possa avere, a differenza di quanto invece deve ritenersi per la confisca in via diretta, valenza retroattiva, nel senso cioč della sua applicabilitą ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore, attesa la natura sanzionatoria di detta confisca. Osta a ciņ, infatti, l'espresso divieto sancito dall'art. 2, comma quarto, cod. pen., sostanzialmente ribadito dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione repubblicana.