Cassazione penale Sez. V sentenza n. 50455 del 23 novembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 6, comma 4, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, č inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. (Nel caso di specie, nota la S.C., i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all'introduzione della disposizione richiamata, sicchč il primo titolo - la confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. - deve ritenersi caducato).

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