(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., introdotta dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 21/2018, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, č inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore, ossia il 6 aprile 2018.