(massima n. 1)
In base all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e successivamente modificato, il giudice di appello o la Corte di cassazione possono confermare la confisca ordinata anche quando il reato sia dichiarato estinto per prescrizione, purché sia accertata la responsabilitā dell'imputato. Tale norma ha natura processuale e sostanziale, ma per i fatti commessi prima della sua entrata in vigore non č applicabile. Nondimeno, una diversa interpretazione giurisprudenziale successiva alla formazione del giudicato non invalida le statuizioni di confisca giā confermate.