(massima n. 1)
In tema di impugnazione della parte civile, sussiste l'interesse ad appellare la sentenza assolutoria pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., ancorché priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile ex art. 652 c.p.p., dovendosi riconoscere alla parte civile, in forza dell'art. 576 c.p.p. - norma di carattere speciale rispetto all'art. 538 c.p.p. - la legittimazione ad impugnare tutte le sentenze di proscioglimento, senza distinzioni fondate sulla loro attitudine a fare stato nel successivo giudizio civile o amministrativo.