Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 4645 del 21 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il versamento effettuato in unica soluzione in esecuzione di un accordo transattivo tra ex coniugi, qualora sia destinato a sanare gli assegni periodici pregressi di mantenimento non corrisposti, conserva la natura di assegno periodico deducibile fiscalmente e non costituisce novazione dell'obbligazione di mantenimento.

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