(massima n. 1)
Il divieto del "ne bis in idem" non č applicabile alla sentenza con la quale sia dichiarato il difetto di una condizione di procedibilitā, stante il disposto dell'art. 345 c.p.p. - per il quale la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con la quale sia dichiarata la mancanza della querela o di altra condizione di procedibilitā non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto contro la medesima persona se in seguito sia proposta querela - richiamato dall'art. 649 c.p.p. (Rigetta,Trib. Livorno, 20/07/2012)