(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento parziale, limitato alla statuizione in punto di determinazione della pena o ad altre statuizioni accessorie, non trova applicazione la causa di improcedibilitą prevista, per reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020, dall'art. 344-bis c.p.p., ove, in sede di legittimitą, sia stata dichiarata l'irrevocabilitą dell'affermazione della penale responsabilitą dell'imputato. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della decisione in grado di appello, limitato alla statuizione in punto di applicazione di pene sostitutive). (Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SALERNO, 13/03/2025)