(massima n. 1)
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui è dedotta, per la prima volta, l'omessa dichiarazione dell'improcedibilità exart. 344-bis c.p.p., maturata nel corso del giudizio di appello ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/04/2025)